Professione disciplinata dalla Legge 14/01/2013 n.4



Codice di Etica Professionale

[title type=”h2″ class=””]1 – CORRETTEZZA E MORALITA'[/title]
Deve uniformare il proprio comportamento alle disposizioni di legge vigenti, ai principi di correttezza e lealtà professionale e deve altresì uniformare la propria vita, anche privata, a principi di dignità e decoro, evitando situazioni e comportamenti che possano arrecare discredito alla propria categoria professionale.

[title type=”h2″ class=””]2 – RISERVATEZZA[/title]
È vincolato al rispetto del segreto professionale, con il divieto assoluto di divulgare fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza per ragioni connesse all’esercizio della professione, salvo nel caso di azioni giudiziali o di provvedimenti disciplinari a suo carico, oppure quando ne sia stato espressamente sciolto dal mandante.
3 – INDIPENDENZA, INFEDELTA’ E INCOMPATIBILITA'[/title]
Deve esercitare la professione in assoluta indipendenza, evitando le situazioni che possano determinare una limitazione o un costringimento della sua libertà operativa nel sereno svolgimento dell’attività professionale. Deve rifiutare l’assunzione di incarichi professionali allorché si verifichino situazioni di incompatibilità. In particolare, non può prestare contemporaneamente, anche per interposta persona, la sua opera professionale o comunque la sua consulenza a favore di parti che si possano trovare in posizioni antagoniste in una medesima pratica. Tuttavia dopo aver assistito o rappresentato una parte, può assumere un incarico professionale nella medesima pratica dalla controparte solo se la prima parte espressamente presta il proprio consenso. Nei casi dubbi dovrà richiedere il parere del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

[title type=”h2″ class=””]4 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE[/title]
È tenuto al costante aggiornamento professionale, tale da consentirgli l’espletamento dell’incarico conferitogli nel miglior modo possibile.

[title type=”h2″ class=””]5 – RAPPORTI CON I COLLEGHI[/title]
Ha dovere di improntare i suoi rapporti con i Colleghi a principi di massima lealtà e correttezza, astenendosi dal compiere atti che possano arrecare ai medesimi danni di qualsivoglia natura. In particolare non può, al fine di procurarsi pubblicità e clientela, diffondere notizie relative alle prestazioni dallo stesso svolte od in corso di svolgimento, attribuire a sé la paternità del lavoro compiuto da altri Colleghi, servirsi di procacciatori d’affari o comunque di persone che, per il loro ruolo o per l’autorità che rivestono, potrebbero essere in grado di dirottare oggettivamente clienti verso il patrocinatore stragiudiziale senza che vi sia anche quel minimo di intuitu personae e che deve caratterizzare i rapporti tra professionista e cliente. Non può assumere incarichi che siano svolti contemporaneamente da altri professionisti. Nel caso di incarico affidato in precedenza ad altro professionista, deve astenersi dallo svolgimento di attività relative alla pratica se prima non ha accertato che il cliente abbia definito i rapporti con lo stesso.

[title type=”h2″ class=””]6 – PUBBLICITA'[/title]
Ogni Socio potrà liberamente studiare e diffondere a mezzo stampa o per via telematica la pubblicità del proprio studio. La stessa dovrà essere comunque improntata al buon gusto, non fare leva sui sentimenti, non contenere alcun richiamo a professioni regolamentate da appositi albi ed ordini, ma soprattutto non essere ingannevole. Non potranno inoltre apparire sulla carta intestata dello studio, nei biglietti da visita e in qualunque altra scritta pubblicitaria, le dizioni “assistenza legale”, “assistenza medico-legale” e simili.

[title type=”h2″ class=””]7 – RAPPORTI CON I CLIENTI[/title]
I rapporti con i clienti debbono essere improntati a principi di massima correttezza e lealtà. Deve accettare un incarico professionale solo se è sicuro di poterlo seguire e portare a termine con scienza, coscienza, diligenza, scrupolo ed attenzione, avendo costantemente cura di tutelare sempre e comunque l’interesse del proprio cliente, da anteporre anche al proprio interesse personale. In particolare deve costantemente notiziare il cliente sull’evoluzione della pratica affidatagli, con esso concordando ogni decisione importante ed ogni procedura difforme dalla normalità. Deve inoltre qualificarsi, anche con il titolo che eventualmente gli compete, con esattezza e precisione sin dal primo contatto con il cliente, in modo da evitare incomprensioni ed equivoci da parte di quest’ultimo. Deve rendere edotto il cliente di tutti i dubbi e le perplessità che emergono dall’esame delle modalità del sinistro, avendo l’obbligo di rinunciare immediatamente all’incarico ricevuto ove si accorga che il cliente si stia avvalendo della sua opera professionale per compiere una truffa o per porre in essere atti o richieste che possano comunque configurare ipotesi di reato.

[title type=”h2″ class=””]8 – COMPENSI[/title]
Per le prestazioni effettuate ha diritto al pagamento degli onorari, indennità e spese sostenute, in base agli elementi ricavabili dalla tariffa professionale vigente approvata e divulgata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, ovvero in base ad altri elementi certi, anche non aventi efficacia normativa. In ogni caso la parcella deve essere equa e trovare sempre corrispondenza con la quantità e l’importanza delle attività esercitate, nonché con i risultati utili, anche non strettamente patrimoniali, conseguiti dal cliente .

Documento approvato dall’Assemblea Generale del 10 aprile 1995 a Padova.
Aggiornato con modifiche approvate dall’Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2000 a Padova.