L’ordinanza 5820/2019, pubblicata il 28/2/19 (Cass. III Sezione Civile – Presidente Amendola Adelaide – Relatore Gianniti Pasquale), ha definitivamente sgomberato il campo da ogni equivoco in materia. Si tratta di una pronuncia che certamente non farà piacere alle compagnie di assicurazione, essendo piuttosto perentoria e definitivamente tranchant in questa materia.
Vi è la conferma del primato del ruolo del medico-legale, al quale si impone una rigorosa applicazione dei criteri medico-legali di valutazione e stima del danno alla persona. L’ordinanza dichiara risarcibile anche il danno i cui postumi permanenti non siano visibili, ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’esistenza degli stessi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale.
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