Professione disciplinata dalla Legge 14/01/2013 n.4



Statuto

Art. 1

E’ costituita un’Associazione apolitica senza fine di lucro, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE, in sigla A.N.E.I.S.

Art. 2

L’Associazione è composta da Patrocinatori Stragiudiziali liberi professionisti che forniscono attività di assistenza, valutazione e consulenza ai danneggiati per pratiche aventi per oggetto risarcimento danni da incidente di ogni tipo da trattarsi in via stragiudiziale.

Art. 3

L’Associazione ha sede legale in Padova.
La sede operativa è locata presso lo studio del Presidente in carica.

Art. 4

L’Associazione ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea generale.

Art. 5

L’Associazione si propone di ricercare la soluzione di problemi giuridici ed economici della categoria; di formare un Albo o Ruolo professionale o, comunque, di ottenere riconoscimenti ufficiali della professione di patrocinatore stragiudiziale, di istituire e gestire una Cassa di Previdenza a favore degli iscritti.
L’Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale degli iscritti, promuovendo lo studio e l’approfondimento delle materie relative al risarcimento dei danni alla persona e alle cose, ricercando giusti criteri di valutazione, quantificazione e liquidazione dei danni stessi.
L’Associazione ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all’arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche on line.
In particolare l’Associazione ha per scopo sociale la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia e all’estero.
L’Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione sia in materia di patrocinio stragiudiziale sia in materia di conciliazione e/o mediazione.
Qualora consentito dalla normativa vigente, l’Associazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o certificati abilitativi all’attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.
L’Associazione potrà inoltre svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di patrocinio, conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, ricerche, al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, laconoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche
inerenti sia la valutazione e quantificazione dei danni sia la conciliazione e tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l’arbitrato.
Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, l’Associazione si a degua a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel D.M. 222 e 223/2004 e D.L.vo 4 marzo 2010 n. 29 e ogni altra conciliazione vigilata e regolamentata da normative di legge che saranno al momento in vigore.

Art. 6

Possono far parte dell’Associazione in qualità di “soci ordinari” i cittadini della comunità europea in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che comprovino di aver esercitato, per almeno due anni consecutivi, l’attività di patrocinatore stragiudiziale. Possono inoltre far parte dell’Associazione, quali “soci aggregati”, i cittadini della comunità europea in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che abbiano iniziato professionalmente l’attività di patrocinatore stragiudiziale da meno di due anni. Costoro diverranno soci ordinari a tutti gli effetti solo dopo aver provato di aver svolto per due anni consecutivi l’attività di patrocinatore stragiudiziale acquisendo così la necessaria esperienza professionale. In entrambi i casi di cui ai comma 1 e 2, se vi fossero dubbi sull’accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo potrà richiedere al candidato di sottoporsi ad un test che ne accerti la preparazione professionale. Possono altresì far parte dell’Associazione, quali “soci sostenitori”, quelle persone che dimostrino di svolgere qualsiasi attività connessa alle discipline infortunistiche, giuridiche, assicurative, medicolegali che rientrano nell’oggetto sociale dell’Associazione di cui all’art. 5. Possono infine far parte dell’Associazione, quali “soci onorari”, quelle persone che non rientrano nelle tre precedenti categorie, ma che l’Associazione può accogliere e mantenere nel suo seno in quanto svolgono attività che danno lustro e o vantaggio all’Associazione stessa. I soci aggregati, i soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire la carica di Consigliere nell’Associazione.

Art. 7

Per far parte dell’Associazione occorre inoltrare per iscritto domanda di ammissione, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, allegando la documentazione richiesta.
La domanda di iscrizione deve essere accompagnata dall’importo corrispondente alle spese di istruttoria “una tantum” il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto e a quelle del Regolamento Commissione Soci e Coordinatori Regionali nonchè del Codice di Etica Professionale che, nella versione aggiornata, si allegano al presente statuto sotto le lettere “A” e “B”.

Art. 8

L’ammissione a socio avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo della Commissione Soci, e viene comunicata al richiedente per iscritto.
Dopo il pagamento della quota sociale verrà inviata la tessera e l’attestato di iscrizione.
Sono tenuti al pagamento della quota sociale i soci ordinari, i soci aggregati e i soci sostenitori. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non può essere o rimanere iscritto in qualità di socio chiunque faccia parte di altra associazione, ente od organismo che persegua finalità contrastanti con quelle indicate all’art. 5.
I Membri del Consiglio Direttivo e della Commissione Soci, nonchè tutti i Soci che ricoprono incarichi anche speciali in seno all’Associazione, non possono far parte di altre associazioni aventi finalità similari a quelle dell’A.N.E.I.S..

Art. 9

Sono organi dell’Associazione:
• il Consiglio Direttivo,
• i Revisori dei Conti,
• la Commissione Soci,
• i Coordinatori Regionali,
• il Comitato Scientifico.
I componenti degli organi statutari dell’associazione non possono cumulare incarichi ulteriori rispetto a quello da ciascuno esercitato in forza dello Statuto, delle delibere assembleari e consiliari.

Art.10

L’Assemblea generale degli associati si riunisce in sede ordinaria, una volta all’anno entro il trenta giugno, per provvedere all’esame della gestione sociale, all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi sociali e alla determinazione delle loro competenze e conomiche e alle altre decisioni di sua pertinenza.
L’Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. In quest’ultima ipotesi l’Assemblea dovrà essere convocata, non oltre i venti giorni successivi alla richiesta, per deliberare sull’ordine del giorno presentato dai richiedenti.
Le modifiche al presente statuto sono di esclusiva competenza della maggioranza degli associati riuniti in Assemblea straordinaria.

Art.11 Le assemblee s’intendono validamente convocate dal Presidente con avviso da spedirsi agli associati almeno otto giorni prima e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità dell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati.
Per la validità dell’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.
In seconda convocazione, che avrà luogo il giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati.
Ogni associato potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. Sono ammesse massimo due deleghe scritte allo stesso socio.
Art.12

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o in caso di sua indisponibilità dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano presente in assemblea.
Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

Art.13 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale degli associati ed è composto di 9 (nove) membri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea Generale in osservanza dei criteri previsti dalle norme del c.c. Almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori dev’essere iscritto all’Albo dei Revisori legali. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
La Commissione Soci è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
I Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo nel numero di 1 (uno) per ogni regione d’Italia. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è formato da un minimo di 5 membri ad un massimo di 10, scelti tra gli Associati ed in particolare anche tra i soci onorari. Al Comitato scientifico partecipano di diritto il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione.
I Membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i Membri della Commissione Soci, i Coordinatori Regionali e i membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Art.14 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, si attiva per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale, e manando all’uopo eventuali regolamenti che ha pure facoltà di modificare.
Al Consiglio Direttivo spetta in via esclusiva di fissare, anno per anno, le quote associative.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
Esso nomina tra i Consiglieri il Presidente e il Vice Presidente e, tra i Socio anche all’esterno dell’Associazione, i componenti del Comitato TecnicoScientifico.
Il Consiglio Direttivo più affidare incarichi speciali ad uno o più Soci e nominare anche collaboratori esterni determinandone il compenso.
Art.15

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, ha la firma sociale, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, nomina un Segretario anche se non iscritto all’Associazione.

Art.16 Il Segretario assiste il Presidente, amministra l’Associazione esercitando anche le funzioni di Tesoriere limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione comprendendosi fra questi le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell’Associazione, nonchè il rilascio di quietanze e di ricevute.
Egli provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo ed alla redazione dei relativi verbali da trascriversi negli appositi libri.
Il Consiglio Direttivo può affidare l’incarico di tesoriere a persona diversa dal Segretario o ad altro Socio.
Art.17 I Revisori dei conti hanno il compito di esercitare un attivo controllo sull’Amministrazione Sociale, di accertare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa con riscontri preventivi alla presentazionedel bilancio annuale.
Delle risultanze degli accertamenti di cui sopra, deve essere redatto verbale, da trascriversi nell’apposito registro.
Art.18

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) morte dell’Associato;
b) recesso unilaterale motivato dell’Associato;
c) espulsione o radiazione.

Gli Associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

d) quando non ottemperano alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice deontologico;
e) quando arrechino danni all’Associazione;
f) quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli associati receduti, espulsi o radiati potranno, presentando domanda di riammissione unitamente alla quota “una tantum” per le spese di istruttoria, essere riammessi secondo le modalità di cui agli art. 7 e 8 e dovranno versare contestualmente la quota associativa per l’anno in corso.

Art.19 Gli associati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine professionale ed attenersi scrupolosamente al codice di etica professionale approvato dall’Assemblea.
L’associato che si trovi coinvolto, anche solo a livello di indagini preliminari, in fatti di rilevanza penale, dovrà darne immediata notizia alla Presidenza che sottoporrà il caso al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti che potranno essere:
• ammonizione o deplorazione,
• esclusione temporanea dalla qualità di Associato,
• espulsione definitiva dall’Associazione.
Qualora le indagini riguardino l’attività professionale per fatti che ne ledano l’onorabilità, la probità e la rettitudine, l’Associato entro trenta giorni dovrà autosospendersi sino all’esito delle stesse.
In tal caso la sospensione dovrà riguardare anche gli eventuali altri componenti dello studio, se iscritti all’Associazione.
In difetto, il Consiglio Direttivo è facoltizzato alla immediata esclusione temporanea dell’Associato e a darne comunicazione scritta agli Ispettorati Sinistri competenti.
Art.20 Per quanto concerne la pubblicità il Consiglio Direttivo, a conoscenza di pubblicazioni che non rispettino le linee guida indicate nel Codice di Etica Professionale, potrà richiedere all’associato una tempestiva modifica.
Nel caso l’associato non ottemperi nei termini stabiliti, il Consiglio Direttivo potrà assumere i provvedimenti di cui all’art. 19.
Art.21 Presso la Presidenza e la Segreteria Nazionale, oltre che sul proprio sito web, sono consultabili:
• l’atto costitutivo e lo Statuto;
• il Codice di Etica professionale con l’indicazione delle sanzioni graduate in base alla gravità delle violazioni commesse dai soci;
• il Regolamento della Commissione Soci e Coordinatori Regionali;
• la struttura organizzativa dell’Associazione;
• l’ubicazione delle sedi dell’Associazione;
• l’elenco degli associati in possesso della “attestazione di conformità” alla norma tecnica UNI, aggiornato annualmente;
• l’elenco degli associati eventualmente in possesso della “certificazione professionale” rilascia da un Ente terzo di Certificazione secondo la normativa vigente;
• la composizione della struttura tecnico – scientifica dedicata alla formazione e all’aggiornamento permanente degli associati;
• il possesso di un certificato di qualità dell’Associazione in conformità alla normativa vigente;
• le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 22 del presente Statuto.
Art.22

E’ attivato uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso cui i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ed inoltre ottenere in formazioni sulla loro attività professionale e sugli standard qualitativi richiesti agli iscritti dall’Associazione.
Orari e modalità di accesso a tale sportello sono indicati sul sito web dell’A.N.E.I.S..

Art.23

Rilevato che in linea di principio la pratica del Franchising è ritenuta dall’Associazione difficilmente applicabile al settore professionale, l’Associato che intenda iniziarla dovrà, pena l’espulsione, darne preventiva notizia alla Presidenza fornendo ogni utile elemento al riguardo quale: zona operativa, costi per gli “affiliati”, percorso formativo degli stessi, generalità e curricula dei docenti.
Il Consiglio Direttivo, vagliato il progetto e richieste eventuali ulteriori notizie, esprimerà un parere che il Socio dovrà ritenere come vincolante, pena l’espulsione dall’Associazione.

Art.24

Il patrimonio sociale è rappresentato:
• dalle quote associative versate annualmente da ciascun associato, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
• da contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;
• da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione nell’osservanza delle forme di legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi assistenziali.

Art.25 L’esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno; entro sei mesi dalla chiusura il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati.
Art.26

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in tema di Associazioni.


Statuto approvato dall’Assemblea costituente l’8 maggio 1991
e aggiornato con modifiche dall’Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2012 a Padova.