Professione disciplinata dalla Legge 14/01/2013 n.4



Regolamento

Art. 1 I Membri della Commissione Soci e il suo Presidente nonché i Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo. La Commissione Soci si compone di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e due supplenti e resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. I Membri della Commissione Soci e il suo Presidente nonché i Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo. La Commissione Soci si compone di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e due supplenti e resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. I Coordinatori Regionali sono uno per ogni regione d’Italia, e restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.
Art. 2 La Commissione Soci ha carattere esclusivamente consultivo ed è tenuta a fornire i suoi motivati pareri al Consiglio Direttivo che assume le decisioni nel merito. I Coordinatori Regionali rappresentano l’Associazione nella Regione di appartenenza, coordinano le attività e lo sviluppo organizzativo dell’Associazione nella Regione e riferiscono al Consiglio Direttivo sulla attività svolta.
Art. 3

Il Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano giustificati motivi, anche per scarsa o mancata collaborazione o espletamento degli incarichi affidati, può revocare l’incarico ad uno o più membri della Commissione Soci, ad uno o più Coordinatori Regionali o Soci titolari di incarichi speciali, disponendo per la sostituzione. Tale decisione richiederà la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri.

Art. 4

Eventuali sostituzioni di Membri della Commissione Soci o Coordinatori Regionali dimissionari o impediti o revocati verranno disposte, sempre dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile.

Art. 5

La Commissione Soci si riunisce periodicamente su impulso del suo Presidente.

Art. 6

Sono riservate esclusivamente alla Commissione Soci le seguenti incombenze:

a) l’esame delle domande di iscrizione all’Associazione;
b) la valutazione delle eventuali segnalazioni a carico di Soci per irregolarità o comportamenti contrari al codice di etica professionale;
c) il censimento periodico (almeno annuale) dei Soci con verifica dei dati.

Di tutto va riferito al Consiglio Direttivo per le definitive decisioni.

Art. 7

Sono riservate esclusivamente ai Coordinatori Regionali le seguenti attività:

• assumere, su richiesta del Presidente della Commissione Soci, notizie su candidati Soci operanti nella relativa Regione;
• organizzare a livello regionale corsi di aggiornamento e riunioni periodiche degli iscritti;
• raccogliere le istanze, i suggerimenti e quant’altro segnalato dai Soci e riferire al Consiglio Direttivo per le opportune decisioni;
• dare impulso all’associazionismo.

Di tutto va riferito al Consiglio Direttivo per le definitive decisioni.

Art. 8

Nell’espletamento dell’incarico la Commissione Soci terrà conto che coloro che vogliono associarsi all’A.N.E.I.S. quali soci ordinari devono:

a) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri della Comunità Europea o stranieri ma residenti in Italia da almeno tre anni;
b) essere in possesso di diploma di scuola media superiore o equipollente;
c) essere in possesso della licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura o dal Comune di residenza o produrre il certificato di inesistenza di carichi pendenti e certificato penale;
d) dimostrare di aver effettuato idoneo tirocinio per un periodo non inferiore a due anni presso uno studio di infortunistica e/o esercitato l’attività di patrocinatore stragiudiziale in proprio e/o svolto l’attività di liquidatore sinistri per conto di Compagnie di assicurazione con specifica competenza anche per i danni alla persona;
e) fornire un dettagliato curriculum vitae, compilare il formulario conoscitivo predisposto dalla Commissione e produrre eventuali referenze, dichiarazioni e attestati di frequenza di corsi attinenti all’infortunistica stradale e privata. Nel caso di mancanza del requisito di cui al precedente punto d) il soggetto potrà essere associato in qualità di “socio aggregato” fino al momento in cui, dimostrando di aver compiuto tirocinio presso uno studio di altro patrocinatore stragiudiziale già in possesso dei requisiti o operato professionalmente per il richiesto periodo di almeno due anni, potrà fare domanda al Consiglio Direttivo per il passaggio alla categoria dei “soci ordinari”.

Art. 9
In caso di dubbi sia sull’accoglimento di una domanda di iscrizione che per il passaggio da Socio Aggregato a Socio Ordinario, la Commissione potrà proporre al Consiglio Direttivo di sottoporre il candidato ad un test e ad un colloquio che ne accerti l’adeguata preparazione professionale. Tale prova potrà avvenire presso la sede dell’Associazione o presso la sede del Coordinatore Regionale, a scelta del Candidato. Alla prova dovrà essere presente il Coordinatore Regionale e almeno un Consigliere in carica. La Commissione Soci, constatata l’esistenza dei requisiti richiesti dall’art. 8 e l’assenza delle incompatibilità di cui al successivo art. 10 nonché eventualmente acquisito l’esito positivo dell’eventuale test e colloquio, esprime parere favorevole all’iscrizione.
Art. 10

Non possono essere iscritti all’A.N.E.I.S.:

a) i periti, gli informatori e i consulenti in genere che abbiano con le imprese di assicurazione rapporti di collaborazione retribuita, anche a carattere non continuativo;
b) gli agenti, i mediatori, i brokers di assicurazione e i loro collaboratori e soci;
c) i riparatori di veicoli e di natanti e i loro dipendenti.

Art. 11

La Commissione Soci e i Coordinatori Regionali riferiscono al Consiglio Direttivo sulla opportunità di assumere eventuali provvedimenti di biasimo, sospensione o radiazione a carico dei Soci.

Art. 12

Per l’espletamento del loro mandato la Commissione Soci e i Coordinatori Regionali potranno giovarsi di ogni utile elemento informativo nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Art. 13

La Commissione Soci e i Coordinatori Regionali potranno proporre al Consiglio Direttivo eventuali modifiche del presente regolamento.


Documento approvato dall’Assemblea Generale del 1 giugno 1997 a Padova.
Aggiornato con modifiche approvate dall’Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2012 a Padova