Art. 1 | I Membri della Commissione Soci e il suo Presidente nonché i Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo. La Commissione Soci si compone di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e due supplenti e resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. I Membri della Commissione Soci e il suo Presidente nonché i Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo. La Commissione Soci si compone di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e due supplenti e resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. I Coordinatori Regionali sono uno per ogni regione d’Italia, e restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. |
Art. 2 | La Commissione Soci ha carattere esclusivamente consultivo ed è tenuta a fornire i suoi motivati pareri al Consiglio Direttivo che assume le decisioni nel merito. I Coordinatori Regionali rappresentano l’Associazione nella Regione di appartenenza, coordinano le attività e lo sviluppo organizzativo dell’Associazione nella Regione e riferiscono al Consiglio Direttivo sulla attività svolta. |
Art. 3 |
Il Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano giustificati motivi, anche per scarsa o mancata collaborazione o espletamento degli incarichi affidati, può revocare l’incarico ad uno o più membri della Commissione Soci, ad uno o più Coordinatori Regionali o Soci titolari di incarichi speciali, disponendo per la sostituzione. Tale decisione richiederà la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri. |
Art. 4 |
Eventuali sostituzioni di Membri della Commissione Soci o Coordinatori Regionali dimissionari o impediti o revocati verranno disposte, sempre dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile. |
Art. 5 |
La Commissione Soci si riunisce periodicamente su impulso del suo Presidente. |
Art. 6 |
Sono riservate esclusivamente alla Commissione Soci le seguenti incombenze: a) l’esame delle domande di iscrizione all’Associazione; Di tutto va riferito al Consiglio Direttivo per le definitive decisioni. |
Art. 7 |
Sono riservate esclusivamente ai Coordinatori Regionali le seguenti attività: • assumere, su richiesta del Presidente della Commissione Soci, notizie su candidati Soci operanti nella relativa Regione; Di tutto va riferito al Consiglio Direttivo per le definitive decisioni. |
Art. 8 |
Nell’espletamento dell’incarico la Commissione Soci terrà conto che coloro che vogliono associarsi all’A.N.E.I.S. quali soci ordinari devono: a) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri della Comunità Europea o stranieri ma residenti in Italia da almeno tre anni; |
Art. 9 |
In caso di dubbi sia sull’accoglimento di una domanda di iscrizione che per il passaggio da Socio Aggregato a Socio Ordinario, la Commissione potrà proporre al Consiglio Direttivo di sottoporre il candidato ad un test e ad un colloquio che ne accerti l’adeguata preparazione professionale. Tale prova potrà avvenire presso la sede dell’Associazione o presso la sede del Coordinatore Regionale, a scelta del Candidato. Alla prova dovrà essere presente il Coordinatore Regionale e almeno un Consigliere in carica. La Commissione Soci, constatata l’esistenza dei requisiti richiesti dall’art. 8 e l’assenza delle incompatibilità di cui al successivo art. 10 nonché eventualmente acquisito l’esito positivo dell’eventuale test e colloquio, esprime parere favorevole all’iscrizione. |
Art. 10 |
Non possono essere iscritti all’A.N.E.I.S.: a) i periti, gli informatori e i consulenti in genere che abbiano con le imprese di assicurazione rapporti di collaborazione retribuita, anche a carattere non continuativo; |
Art. 11 |
La Commissione Soci e i Coordinatori Regionali riferiscono al Consiglio Direttivo sulla opportunità di assumere eventuali provvedimenti di biasimo, sospensione o radiazione a carico dei Soci. |
Art. 12 |
Per l’espletamento del loro mandato la Commissione Soci e i Coordinatori Regionali potranno giovarsi di ogni utile elemento informativo nel rispetto delle norme di legge in vigore. |
Art. 13 |
La Commissione Soci e i Coordinatori Regionali potranno proporre al Consiglio Direttivo eventuali modifiche del presente regolamento. |
Documento approvato dall’Assemblea Generale del 1 giugno 1997 a Padova. |