La Corte di Cassazione interviene per fare chiarezza sull’articolo 9 secondo comma DPR 254/06, specificando che, anche nel caso il danneggiato abbia utilizzato la procedura cosiddetta di “indennizzo diretto” il rimborso delle spese di assistenza professionale è dovuto ogni volta la compagnia non abbia offerto l’ “assistenza tecnica” di cui all’art. 9 secondo comma del regolamento attuativo e in tutti i casi l’istruzione della richiesta risarcitoria presenti delle difficoltà. In questo senso la Corte di Cassazione dichiara la nullità (e quindi l’inapplicabilità) della norma, ove escluda la risarcibilità di questa posta di danno, anche ove l’assistenza tecnica si sia dimostrata necessaria. Di converso non è risarcibile (sempre in caso di indennizzo diretto) l’assistenza “non necessaria” ovvero prestata per sinistri particolarmente semplici o di lieve entità. Scarica la sentenza: [wpfilebase tag=file id=356 tpl=simple /]
Cassazione: nullo l’art. 9 comma 2 DPR 254/06
da tommaso.renier | Giu 3, 2015 | Leggi Regolamenti Circolari, RESPONSABILITA' CIVILE