Professione disciplinata dalla Legge 14/01/2013 n.4



Il nuovo Arbitro Assicurativo istituito presso l’IVASS e regolato dal DM delle Imprese e del Made in Italy n. 215 dell’8 novembre 2024.

Di Filippo Martini e di Pasquale Picone

Il DM 215/2024 del Mi.Mit, elaborato di concerto con il Ministero della Giustizia e pubblicato in GU lo scorso 9 gennaio, fissa le regole di funzionamento del nuovo Arbitro Assicurativo (AAS), dando finalmente attuazione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall’art. 187.1 del codice delle assicurazioni private.
Si tratta di uno strumento ispirato alle simili procedure in materia bancaria e finanziaria (ABF e ACF) e dagli impatti pratici potenzialmente rilevantissimi: riguarda tutte le possibili liti derivanti dal collocamento ed esecuzione di contratti assicurativi e assolve la condizione di procedibilità di una eventuale successiva domanda giudiziale (in alternativa alla mediazione conciliativa in materia assicurativa e alla negoziazione assistita nel campo della liquidazione dei danni da RC auto).
Prima di attivare la procedura arbitrale il cliente dovrà aver tentato la via diretta, presentando un reclamo (ex art. 7 del Cap e regolamento Isvap 24/2008) nei confronti dell’impresa o dell’intermediario che si ritiene abbia violato determinate regole di condotta: soltanto in caso di risposta insoddisfacente al reclamo, o di mancato riscontro nei termini di legge (45 gg), sarà possibile adire la procedura arbitrale.
Circa le controversie che possono essere demandate al collegio arbitrale, l’art. 3 del DM precisa che il ricorso potrà riguardare l’accertamento dei diritti – anche ma non solo risarcitori – derivanti da un contratto assicurativo o dall’inosservanza delle (numerose) regole di comportamento ”inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa” disciplinate dal titolo IX del CAP.
Potranno dunque essere oggetto di ricorso, tra le altre ed in una mera esemplificazione non esaustiva, le doglianze relative:
alla violazione delle regole di adeguatezza e coerenza della polizza acquistata dal ricorrente (in relazione alle sue esigenze di copertura),
alle eventuali violazioni di norme di condotta da parte dell’impresa o dell’intermediario nella gestione delle trattative precontrattuali;
al ritardo o all’inadempimento di determinate prestazioni assicurative;
alla violazione o all’elusione dell’obbligo a contrarre (nella rca e nelle  – future – polizze cat nat);
al mancato rilascio di determinati documenti contrattuali (come l’attestato di rischio nelle polizze della rc auto);
alla violazione delle regole in tema di scontistica obbligatoria (si pensi ai contratti poliennali del ramo danni o al bonus malus nella rca);
ad eventuali irregolarità nell’abbinamento di coperture a servizi non assicurativi.
alla violazione delle regole di chiarezza, semplicità ed esaustività nella redazione della documentazione percontrattuale/contrattuale.

La domanda può anche avere ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro purché’ essa non superi i seguenti importi:
a) per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni:
1) euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso;
2) euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita;
b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni:
1) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’articolo 11, comma 5;
2) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.

Va detto, quanto il sotto limite di € 2.500, che la norma non chiarisce se lo stesso si applichi a controversie per le quali il danneggiato ha “azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile” (nella rc sanitaria ed ai sensi dell’art. 144 Cod.Ass.) e se quindi, quando lo stesso agisca contro la propria compagnia di assicurazione (Risarcimento diretto od anche ex art. 141 Cod.Ass., in quanto trasportato) il limite possa ritenersi esteso ad € 25.000.

La vastità e la complessità di tali questioni comporta la necessità che le stesse siano trattate da soggetti in grado di “maneggiarle” con la dovuta competenza e che il cliente sia normalmente affiancato da un professionista specialista della materia, eventualmente munito di procura ove partecipasse al procedimento.
La necessaria snellezza e celerità che devono caratterizzare il procedimento arbitrale esclude che lo stesso, pur dovendo pienamente rispettare il principio del contraddittorio, possa essere gravato da attività istruttorie testimoniali o approfondimenti tecnici e peritali: le controversie (ex art. 3 comma 3 DM) devono essere esclusivamente documentali, mentre le parti possono essere sentite personalmente dagli arbitri soltanto in relazione alle domande in cui, a fronte delle violazione oggetto di ricorso, viene richiesto il pagamento di una somma o di un risarcimento monetario.
Le decisioni dell’arbitro non avranno valore di lodo arbitrale e non saranno vincolanti per le parti anche se è plausibile ritenere che la decisione resa in seno all’ AAS finisca, per effetto del suo propagatore, per esprimere una forza persuasiva, in relazione alle delicatissime conseguenze che il loro inadempimento potrebbe produrre nelle relazioni tra i distributori assicurativi e l’Autorità di Vigilanza.
In conclusione, è – almeno in questo stato embrionale di riflessione – ragionevole pensare che la procedura arbitrale (che, per altro, non pregiudica il ricorso alla azione giudiziale) potrà essere seriamente utilizzata da chi, conoscendo bene la delicata e complessa materia assicurativa, intenda tutelare le proprie asserite ragioni sapendo quanto gli operatori del settore temano i rischi reputazionali e tengano al mantenimento di buone relazioni con l’Ivass.
Tuttavia, nello specifico comparto della RC auto la “fortuna” ed il seguito che questo nuovo strumento di ADR governato dalla autorità di Vigilanza potrà vantare una volta portato a regime, dipenderà molto dalla praticabilità ed agilità di accesso per il danneggiato (ed i suoi rappresentanti) che sarà regolamentata dalle “disposizioni tecniche” che l’IVASS è chiamato ad adottare entro quattro mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.
Veniamo ora ai dettagli procedurali
Il procedimento si avvia tramite ricorso.
A pena di inammissibilità la presentazione del ricorso è preceduta dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario che si pronunciano entro il termine di 45 giorni dal ricevimento, così come previsto dall’art. 8, comma 1, del Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008. Il ricorso può essere proposto ricevuta la risposta al reclamo o decorso inutilmente il termine di cui innanzi e comunque entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Nel caso in cui, invece, il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’arbitro assicurativo, il ricorso può essere proposto entro dodici mesi da tale avvio.
L’oggetto del ricorso deve essere il medesimo del reclamo. È fatta salva la possibilità di formulare richieste di risarcimento del danno purché tale danno sia stato già rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento censurato.
Non può avere ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente ne sia venuto a conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo. Il ricorso deve contenere l’esatta individuazione del ricorrente e dell’impresa o dell’intermediario, e l’identificazione degli elementi essenziali quali l’oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della pretesa, con le relative richieste.
Il ricorso può essere presentato da qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o una società, che ha avuto con una impresa o con un intermediario un rapporto contrattuale, o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell’impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative.
La domanda può essere proposta personalmente o da un suo procuratore; se il ricorrente è un consumatore, il ricorso può essere presentato anche per il tramite di un’associazione di consumatori a cui lo stesso aderisce.
Essendo il procedimento esclusivamente documentale, la domanda deve contenere – oltre alla prova della presentazione del reclamo – tutta la documentazione a sostegno delle richieste.
Il ricorso sarà dichiarato inammissibile: se proposto senza la previa presentazione del reclamo, se proposto oltre termine, se presentato senza documentazione, se non individua esattamente le parti o se è privo delle indicazioni degli elementi essenziali della domanda.
Sarà dichiarato improcedibile, invece, nel caso di proposizione, successivamente alla presentazione del ricorso, di domanda giudiziale o di instaurazione di altra procedura di risoluzione stragiudiziale per la medesima controversia
La presentazione del ricorso sarà effettuata esclusivamente in via telematica. Una volta ricevuto il fascicolo di parte ricorrente, la segreteria tecnica istituita presso Ivass notificherà, senza indugio, il ricorso all’impresa o all’intermediario. La segreteria, inoltre, formerà il fascicolo di ufficio e curerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento del collegio e provvederà a notificare le comunicazioni alle parti nel corso del procedimento.
Entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, l’impresa o l’intermediario devono trasmettere alla segreteria tecnica la memoria di controdeduzioni allegando tutta la documentazione utile a sostenere la difesa. Entro 5 giorni la segreteria trasmette la documentazione al ricorrente che avrà 20 giorni per presentare una eventuale memoria di controreplica. Dalla ricezione di quest’ultima, l’impresa o l’intermediario avranno 20 giorni per presentare le memorie di controreplica. Nelle memorie di replica e di controreplica non potranno essere formulate domande nuove o nuove eccezioni non valorizzate nella memoria di controdeduzioni.
Il Collegio, ricevuto il fascicolo completo, decide a maggioranza entro 90 giorni. Il termine può essere prorogato per una sola volta fino a ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse e la segreteria tecnica ne darà comunicazione alle parti.
Il Collegio sarà composto da 5 membri. Dal Presidente e due scelti da Ivass, da un componente designato o dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale o dal componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale (soltanto uno dei due partecipa al collegio; la partecipazione è determinata in funzione dalla natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il reclamo), un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori.
I componenti del Collegio sono scelti tra persone di indiscussa indipendenza e onorabilità e di specifica e comprovata competenza in discipline giuridiche, assicurative, finanziare o tecniche di rilevanza in ambito assicurativo.
Il presidente dichiara l’inammissibilità del ricorso, l’improcedibilità del ricorso e l’estinzione del procedimento o la cessazione della materia del contendere.
La decisione del Collegio sarà motivata. Il Collegio può anche formulare proposte conciliative; decorsi 10 giorni dalla comunicazione, in assenza di adesioni delle parti, la decisione proseguirà innanzi al Collegio. Il termine di 10 giorni non è computato nel termine dei 90 giorni di cui si è detto prima.
L’impresa o l’intermediario hanno 30 giorni per dare esecuzione alla decisione e nei successivi 5 giorni trasmettono alla segreteria tecnica la documentazione attestante l’esecuzione. In caso di mancata adesione alla decisione, l’inosservanza dovrà essere resa nota, a cura della segreteria tecnica, sul sito internet dell’arbitro assicurativo. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’arbitro assicurativo, l’impresa o l’intermediario ne danno pubblicità a loro volta per sei mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet.
La pubblicazione sul sito dell’arbitro assicurativo durerà 5 anni. Potrà essere cancellata su istanza di parte a seguito di una sentenza definitiva dell’Autorità giudiziaria favorevole all’impresa o all’intermediario o se l’impresa o l’intermediario comunicano l’adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, o il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Se il Collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso, l’impresa dovrà versare un importo pari a duecento euro, e l’intermediario un importo pari a cento euro, quale contributo alle spese della procedura. I contributi non sono dovuti se la decisione sul ricorso riconosce al ricorrente un importo uguale o inferiore a quello della eventuale proposta conciliativa formulata dall’impresa o dall’intermediario prima della presentazione del ricorso e rifiutata dal ricorrente; sono dimezzati se la decisione sul ricorso riconosce al ricorrente un importo uguale o inferiore a quello della eventuale proposta conciliativa formulata dall’impresa o dall’intermediario dopo la presentazione del ricorso e rifiutata dal ricorrente.

Filippo Martini

Avvocato – Opera da tempo nel campo della responsabilità civile e del diritto assicurativo. Ha una competenza particolare nel settore dei sinistri esteri e che comunque coinvolgono soggetti stranieri. Grande esperienza nella gestione e nella risoluzione dei contenziosi, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, innanzi sia alla Magistratura ordinaria che in sede di ADR.

Pasquale Picone

Ha maturato un’alta specializzazione nel campo del diritto delle assicurazioni private, degli strumenti integrativi di welfare nonché́ della responsabilità̀ civile. Dedito ad una intensa e prolifica attività̀ di ricerca, si è distinto per pubblicazioni e contributi dottrinali specialistici.