E’ passato ormai un anno dalla virata giurisprudenziale della terza sezione del Tribunale di Bologna (presentata e precisata dalla dott.ssa Alessandra Arceri lo scorso 11 marzo). Un periodo di tempo sufficiente a consentire ai Giudici di Pace (statisticamente più interessati dalla problematica) di fare i conti con le problematiche sollevate dal Tribunale, fornendo la propria interpretazione della norma. Volendo quindi trarre un bilancio possiamo dire che ad un primo momento di smarrimento, che ha lasciato troppo spazio alle tesi assicurative, secondo cui “i danni non si pagano più”, è subentrata una fase più matura, in cui i Giudici hanno ritenuto opportuno valorizzare al massimo gli accertamenti strumentali esistenti e possibili in relazione a danni che da sempre si rilevano principalmente sulla base del dato clinico. Possiamo quindi dire che lo stato dell’ arte è il seguente: mentre le menomazioni rilevate sulla base delle semplice narrazione soggettiva del danneggiato non possono essere ristorate con il risarcimento di un danno permanente, quelle supportate dal dato clinico al momento della consulenza d’ ufficio (a mente di Cass. Civ. 18.773/16) ed (eventualmente…) confermate dalle risultanze di un accertamento strumentale effettuato nell’ immediato devono essere rimborsate. Come evidenziato dalla rassegna che segue questo indirizzo è ormai fatto proprio dalla giurisprudenza quasi unanime dell’ ufficio.
Abbiamo già pubblicato su questo sito le pronunce della dott.ssa Riverso, dell’ avv. Parenti, dell’ avv. Pederzoli, dell’ avv. Poli Camagni, dell’ avv. Azzaroli. Segnaliamo ora recenti sentenze dell’ Avv. Niutta (gentilmente inviata dal collega Alessandro Soffritti),
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 dicembre 2016 n. 1.238/17, est. Avv. Niutta: il comma 3 quater dell’ art. 32, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità predicata dagli articoli 138 e 139 C.d.A., che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico legale, esplicando entrambe le norme, senza differenze sostanziali fra loro, i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati fra loro né unitariamente intesi). Il danno biologico da invalidità permanente, pertanto, può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale. circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale. Scarica la sentenza: Niutta 01
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 aprile 2017, n. 1388 est. dott. Francesco Fiore: L’ esistenza di referti strumentali compatibili con l’ accertamento clinico è sufficiente (come da sentenza Tribunale di Bologna, 20.788/16 est. Iovino) per ritenere soddisfatto il requisito posto dalla legge “nonostante il contrario avviso del CTU”. In particolare “l’ accertamento radiologico eseguito in Pronto Soccorso, nell’ ottica del più probabile che non, con riferimento al referto “appiattimento della lordosi cervicale” costituisce segno indiretto della lesione” valutata in perizia. Il danno va quindi quantificato con liquidazione dellaPoli Camagni 01 invalidità permanente riconosciuta. Scarica la sentenza: Fiore 04
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 maggio 2017, est. Avv. Federica Poli Camagni: L’ espressione visivo-clinico-strumentale non è altro che un’ ellissi per esprimere il concetto di “accertamento medico legale” come si evince chiaramente dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Civ. 26 settembre 2016, n. 18.773). Ove l’ analisi medico legale riscontri positivamente la lesione denunciata, l’ accertamento della lesione del bene salute non è presunto sulla base di una mera sintomatologia soggettiva, ma è verificato obiettivamente in contraddittorio tra tutte le parti ed i loro consulenti. Scarica la sentenza:
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 settembre 2016, n. 755/17, est. Avv. Ferdinando Adrianelli. Ove il danno sia accertato in sede clinica non solo merita in ristoro pieno (anche in termini di invalidità permanente) ma la resistenza della compagnia è contegno tale da richiedere la condanna ex art. 96 c.p.c., terzo comma. Scarica la sentenza: Adrianelli 03
Riteniamo in conclusione riassuntiva dell’ orientamento complessivo sopra descritto e in qualche modo “manifesto” dello stesso (data la ricchezza e la persuasività delle argomentazioni addotte la seguente pronuncia), la seguente (gentilmente inviata dal collega Giorgio Bacchelli):
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2016, n. 1.103/17 est. Avv. Trincanato L’ accertamento strumentale essendo sempre “operatore dipendente” è accertamento a sua volta mediato dalle competenze cliniche. Con riferimento ai commi 3 ter e 3 quater art. 32 L. 27/12 deve optarsi per una lettura congiunta: ci sono menomazioni accertabili clinicamente, altre strumentalmente. Dichiarare risarcibili solo le seconde crea un vuoto di tutela anticostituzionale. Le pronunce della Corte Costituzionale deve essere letta unitamente a quelle (di tenore opposto) della Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, che in questo caso prevalgono. Del resto esigenze di risparmi di spesa sconsigliano di esigere dal danneggiato l’ esecuzione di accertamenti ulteriori ed onerosi effettuati a soli fini difensivi. Il danno morale deve essere liquidato nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 dell’ art. 139 C.d.A.. Le spese sostenute per l’ assistenza stragiudiziale sono spese legali extraprocessuali, collegate alla responsabilità gravante sulla parte, che negando all’ altra un diritto al risarcimento, costringe la controparte a valersi dell’ assistenza di un avvocato in sede stragiudiziale. Scarica la sentenza: Trincanato 03