Covid-19 E Patrocinatori Stragiudiziali
Cari Colleghi,
giunge da più parti la richiesta di un chiarimento in merito al DPCM del 22 marzo 2020.
Nel decreto risulta possibile, per diverse attività, l’apertura in questo delicato periodo.
Ebbene, questa presidenza, coadiuvata dai coordinatori regionali (tra i quali ringraziamo in particolar modo Fenucci Anna Elisabetta) e dai membri del consiglio direttivo (tra i quali ringrazio personalmente in particolar modo Antonio Tiboni e Bruno Marusso), ritiene corrette le seguenti considerazioni:
- Il codice Ateco di riferimento per l’attività di infortunistica stradale è 82.99.40 (l’unico codice che cita “incluse le agenzie di pratiche auto e infortunistica stradale”). Tale codice non risulta compreso nell’elenco delle attività consentite, pertanto non è possibile restare aperti, fatto salvo quanto segue a breve
- alcuni di Voi lavorano con i codici 66.21 (e successivi) e 74.90 (e successivi). Rispettivamente Attività peritali e liquidatori indipendenti delle Assicurazioni e Attività professionali – scientifiche e tecniche. In questo caso entrambi i codici rientrano nelle attività consentite dal DPCM, poiché, anche nei casi non menzionati direttamente, basta la presenza del numero iniziale (74. e 66.) per permettere ai “sotto codici” di restare aperti.
In ogni caso, il decreto parla di richiedere l’autorizzazione, in particolar modo per le attività non menzionate nell’elenco, al Prefetto del proprio territorio.
In caso non ci sia nessuna comunicazione dalla Prefettura territoriale, si è autorizzati a lavorare. In caso giunga negazione, da quel momento in poi non è possibile restare aperti.
In breve:
- codice 82.99.40: non si è autorizzati
- codici 74 e successivi, 66 e successivi: si è autorizzati
In entrambi i casi consigliamo fortemente:
- richiesta al prefetto del proprio territorio (troverete un link nella presente che rimanda a una domanda pro-forma, per la quale ringraziamo il socio avv. Marco Bordoni)
- ove possibile, restate a casa
Sconsigliamo fortemente l’apertura dei Vostri uffici, dando per scontato che possiate restare aperti.
Per chi proprio non può farne a meno, faccia richiesta al Prefetto. E’ altresì necessario che la richiesta venga fatta individualmente, poiché il DPCM richiede che venga interessata ogni singola Prefettura territoriale.
Di seguito la documentazione descritta fin’ora:
- DPCM 22 marzo 2020
- Codici ATECO autorizzati: pagina 1, pagina 2, pagina 3
- Faq di Confindustria
- Richiesta al Prefetto
Auguro personalmente a tutti noi il meglio.
Buon lavoro.