Su Libero del 22 ottobre interessante articolo di Matteo Mion, che commenta la sentenza Cass. Civ. 20.934 del 16 ottobre 15. La sentenza ha approfondito il concetto di momento in cui “viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” da cui, come già affermato da Cass. Civ. Sez. Un. 581/2008, decorre la prescrizione decennale. Nel caso di emotrasfusione di sangue infetto questo momento viene identificato nella presentazione, da parte delle vittime, di una domanda di indennizzo ex L. 210/92. In sostanza vige una sorta di presunzione di mancata consapevolezza, che rende ora risarcibili molte posizioni consimili, creando altri grattacapi al Ministero della Salute…