Lo scorso 7 ottobre la Camera dei Deputati ha approvato con 269 voti a favore, 168 contrari e 23 astensioni il Disegno di Legge concorrenza. Il testo che esce dalla Camera è nettamente migliorativo rispetto al proposta governativa. Vediamo le principali novità inserite nel Codice delle Assicurazioni per quanto riguarda il lavoro del patrocinatore stragiudiziale.
Segnalazione dei testimoni: una norma macchinosa e demagogica. L’art. 135 viene emendato con l’inserimento di tre commi, il 3 bis, 3 ter e 3 quater. Viene introdotta una nuova procedura per l’indicazione dei testimoni nei sinistri con soli danni materiali, procedura che rappresenta una premessa indispensabile all’indicazione dei testimoni (salvo caso di forza maggiore o menzione nel rapporto delle autorità intervenute) nel successivo giudizio. I testimoni devono essere indicati nella richiesta di risarcimento o nell’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. In mancanza, la compagnia assicuratrice può prendere l’iniziativa di richiedere al danneggiato “entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro” l’elenco dei testimoni. A sua volta il danneggiato, nel riscontrare la richiesta, può richiedere alla compagnia (che deve contro – riscontrare entro altri 60 giorni) l’elenco dei testimoni a lei noti. La norma si presenta farraginosa e di difficile attuazione, non essendo chiaro né se sia possibile indicare in sede giudiziale dei testi non comunicati precedentemente, ove la compagnia non abbia attivato la specifica procedura (propendo per una soluzione positiva), né come questo sub procedimento dovrebbe armonizzarsi con i termini di proponibilità della domanda stabiliti dal Codice delle Assicurazione e dalla Legge sulla Negoziazione Assistita (propendo per ritenere che i termini decorrano senza reciproche interferenze).
Le tabelle del nuovo danno biologico per le macro. Ritorna il danno morale. L’art. 138 viene rimaneggiato. Il Governo riceve una nuova delega all’emissione del Decreto che quantifichi i risarcimenti delle invalidità da 10 a 100 punti. Due le novità sestanziali:
1 -Le tabelle governative, sul modello di quelle dei Tribunale di Milano, dovranno prevedere un valore incrementale per la personalizzazione del danno morale, in aggiunta rispetto ad un (diverso) incremento previsto (nella misura massima del 30%) per il danno relazionale. Si tratta di una novità importante, che potrebbe rendere la nuova tabellazione più conforme a quella milanese di quanto in un primo tempo si fosse temuto.
2- Viene stabilito il concetto della sufficienza risarcitoria del danno biologico. Questa disposizione è invece sospetta di incostituzionalità, circoscrivendo in maniera arbitraria il perimetro dei diritti tutelabili.
Viene prevista (a differenza del primo testo) la natura non retroattiva della norma.
Menomazioni fino al 9%. Ancora confusione, ancora penalizzazioni al danneggiato. Ulteriormente complicata la (già tortuosa) descrizione del danno risarcibile contenuta nell’art. 139. Alla dicitura “clinico strumentale oggettivo” viene aggiunto “ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni”. Qualcuno sente il bisogno di dibattiti per decidere se i traumi dorsali e cervicali siano o meno “visibili” “come le cicatrici” … il tutto condito con le esigenze di raccordo con il non abolito art. 3 quater dell’art. 32 L. 27/12? Nessuno. Salvo, a quanto pare, il Legislatore. Troppo diligente nel trasformare in norme i contorcimenti logici degli assicuratori in cerca di impossibili franchigie di legge in ambito di responsabilità civile.
Emendato anche il terzo comma sulla personalizzazione, che viene limitata ad un quinto, inserendo in questo limite anche il danno morale. Oltre il danno la beffa: l’invalidità temporanea totale è quantificata in € 39,37, non rivalutata e quindi di circa 6 euro inferiore ai valori correnti.
Scatole Nere. Il Grande Fratello entra nel processo civile. L’art. 145 bis prevede che le risultanze della scatola nera costituiscano “piena prova” (si badi, non “prova legale”) nel processo, salva dimostrazione di malfunzionamento o manomissione. La norma è formulata in maniera non tecnicamente comprensibile, è informata ad un ottuso feticismo del dato strumentale e non garantisce in maniera strutturata (prevedendo sanzioni per l’assicuratore inadempiente) il diritto dell’utente di accedere alle risultanze della eventuale scatola nera montata dall’interlocutore.
Cessione di Credito e Fattura di Riparazione. Ancora confusione. Il novellato art. 149 bis prevede che in caso di cessione di credito la carrozzeria che ha provveduto alle riparazioni deve provvedere alla presentazione della relativa fattura. La norma, nulla prevedendo per il caso in cui le riparazioni non siano state effettuate, e nemmeno per il caso di cessione di crediti relativi ad altri danni patrimoniali (per esempio le spese mediche) o non patrimoniali (come da Cass. Civ. 22.601/13) presenterò degli ovvi problemi di raccordo con la disciplina generale dell’istituto.
In conclusione una norma di cui nessuno degli operatori sente il bisogno, e che tuttavia risulta essere enormemente migliorativa rispetto a quel disegno di legge governativo che, per il suo approccio ideologico e persecutorio nei confronti dei danneggiati, avevamo definito “macelleria”. Vedremo quali saranno gli sviluppi in concomitanza con il passaggio successivo al Senato. (Avv. Marco Bordoni, Foro di Bologna)