La Corte di Cassazione interviene a gamba tesa sui baremes di ripartizione della responsabilità introdotti dall’Allegato “A” del D.P.R. n. 254 del 18.07.2006 il decreto attuativo della Procedura di Risarcimento Diretto), che sono e restano ad uso e consumo della sola impresa gestionaria, non sono opponibili alle parti e men che meno sono vincolanti per il Giudice.
Commento della sentenza:
Interviene la Suprema Corte di Cassazione per fare finalmente chiarezza (e piazza pulita) di una delle tante assurdità giuridiche introdotte nel nostro ordinamento da un legislatore che definire distratto appare quanto meno eufemistico, e che solo una cristiana pietas ci trattiene dal dileggiare più pesantemente.
Mi riferisco al D.P.R. n. 254 del 18.07.2006, attuativo della tanto criticata procedura di “Risarcimento Diretto” (per gli addetti ai lavori C.A.R.D. – Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), che nell’allegato “A” stabilisce i baremes per la ripartizione delle quote di responsabilità in caso di incidente stradale che vede coinvolti due soli veicoli.
Tali baremes, che gli uffici sinistri delle imprese di assicurazione considerano, ahimè, equivalenti ai testi biblici, non sono altro che meri parametri di riferimento ad uso interno delle imprese di assicurazione, mirati a regolare tra l’altro i loro rapporti nelle procedure di reciproco rimborso, all’interno della cosiddetta Stanza di Compensazione.
Con Sentenza n. 16874 pubblicata il 10.08.2016 la Corte di Cassazione III Sezione Civile, estensore Marco Rossetti, ha dichiarato testualmente che le ripartizioni delle quote di responsabilità ivi regolate “….non sono vincolanti per il giudice…” ne devono in alcun modo “…limitare il principio del libero convincimento del giudice.”
Infatti, la circostanza che il citato decreto attuativo abbia natura regolamentare, e come tale costituisca fonte di rango secondario, non può affermarsi in deroga agli articoli 1227 e 2043 del Codice Civile, che sono, invece, norme di rango primario.
Polato Giovanni – Presidente A.N.E.I.S.
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