Pubblichiamo una Rassegna dell’Avv. Michele Liguori, del Foro di Napoli, sul tema del rimborso delle spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza legale ricevuta in R.C. auto. Ringraziamo l’Autore per la gentile disponibilità.
Compensi legali stragiudiziali:
La S.C., nell’esaminare la problematica relativa alla dovutezza o meno, da parte dell’impresa di assicurazione, delle spese legali stragiudiziali in favore del difensore del danneggiato da sinistro stradale, cagionato da veicolo per il quale v’è l’obbligo assicurativo, ha riconosciuto il diritto per il danneggiato di vedersi rifuse, oltre al risarcimento del danno patito, anche tali spese legali.
La S.C. è giunta una prima volta a tale conclusione esaminando la problematica dal punto di vista di cui all’art. 1227, 2° comma, c.c., ed ha ritenuto che “non può, infatti, addebitarsi alla parte – la quale, pur senza esservi tenuta, si rivolga, nondimeno, ad un avvocato per lo svolgimento di attività, di rilevanza giuridica – difetto di diligenza, così come richiede la norma, tanto più che la stessa tariffa forense disciplina anche la materia stragiudiziale, talché è rimesso alla parte avvalersi o meno di assistenza legale con la conseguenza che, nel primo caso, a ragione la stessa può chiedere, nel giudizio di risarcimento del danno, in vista del quale tale assistenza sia stata richiesta e prestata, il rimborso della somma a tal fine erogata” (Cass. 16/4/96 n. 3565).
La S.C., successivamente, è giunta alla medesima conclusione finanche allorché il risarcimento da parte dell’impresa di assicurazione sia avvenuto a seguito di composizione bonaria della vertenza entro i 60 giorni del c.detto spatium deliberandi, fornendo una lettura costituzionalmente orientata del problema.
La S.C., infatti, dopo aver considerato che “l’intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall’art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di cassazione (Cass. 12/10/98 n. 11090) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la ove si osservi che l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei princìpi regolatori della materia”, ha poi enunciato “il princìpio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali” (Cass. 31/5/05 n. 11606).
La S.C., successivamente, è giunta alla medesima conclusione finanche in mancanza di composizione bonaria della vertenza e, quindi, allorché la pretesa risarcitoria sfoci in un’azione giudiziaria.
La S.C., infatti, dopo aver confermato il precedente orientamento ed aver ribadito “il diritto di difesa (del danneggiato) costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali” ha precisato che tale pretesa spetta anche in mancanza di composizione bonaria della vertenza atteso che “se…la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. 2/2/06 n. 2275).
Le Sezioni Unite, successivamente, hanno suggellato tale orientamento ed hanno autorevolmente affermato che “anche le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell’illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.). Ed è palese che, qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale, e non ad una agenzia di infortunistica, la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle effettivamente sostenute” (Sez. Un. 11/11/08 n. 26973; conf. Cass. 29/5/15 n. 11154; Cass. 27/1/10 n. 1696; Cass. 21/1/10 n. 997).
Di recente, però, il vento è cambiato e le sezioni semplici della S.C. hanno ritenuto risarcibili tali spese legali stragiudiziali solo allorché il problema presentava particolari problemi giuridici o l’assicurato-danneggiato non abbia ricevuto l’assistenza dalla propria impresa di Assicurazione.
La S.C., infatti, ha affermato che “in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell’art. 150, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l’ipotesi di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie”(Cass. 29/5/15 n. 11154).
La giurisprudenza di merito, in alcuni casi, ha liquidato tali spese legali stragiudiziali anche se ben più numerose sono le sentenze che o non le riconoscono o non si pronunciano proprio sulla relativa domanda.
Molte sentenze di merito che hanno riconosciuto tali spese legali stragiudiziali in ambito di RC auto sono state pubblicate sul sito Unarca (anche per azioni di risarcimento diretto).
Vi segnalo, però, le seguenti ulteriori sentenze che hanno riconosciuto tali spese legali stragiudiziali anche in altre materie quali:
– Responsabilità medica e sanitaria: Trib. Napoli, 12 sez. civ., giud. unico dott. Vitale, sent. inedita 20/7/15 n. 10502, D’Acunzo/A.S.L. Napoli 4; Trib. Napoli, 8^ sez. civ., giud. unico dott. Petitti, sent. inedita 13/5/15 n. 7182, Chianese/A.S.L. Napoli 2 Nord; Trib. Napoli, 8^ sez. civ., giud. unico dott. Petitti, sent. inedita 13/5/15 n. 7179, Manzo/A.S.L. Salerno;
– Responsabilità da cose in custodia: Trib. Torre Annunziata, sez. civ., giud. unico dott. Di Lorenzo, sent. inedita 3/6/15 n. 879, Calabrese/Comune;
– Responsabilità del datore di lavoro: Trib. Torre Annunziata, sez. lav., giud. unico dott. Donadio, sent. inedita 26/11/09 n. 965, Caccioppoli/Avella.
Compensi per consulenza tecnica di parte:
La S.C., nell’esaminare la problematica relativa alla dovutezza o meno, da parte del soccombente, anche delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte ha da tempo ritenuto che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate” (Cass. 11/10/13 n. 23192; conf. Cass. 21/2/14 n. 4207; Cass. 3/1/13 n. 84; Cass. 22/4/09 n. 9549; Cass. 7/2/06 n. 2605; Cass. 25/3/03 n. 4357; Cass. 2/12/98 n. 12241; Cass. 23/12/93 n. 12759; Cass. 16/6/90 n. 6056; Cass. 29/6/85 n. 3897; Cass. 22/3/84 n. 1907; Cass. 12/9/78 n. 4123; Cass. 25/11/75 n. 3946; conf., per quanto concerne la giurisprudenza amministrativa, Trib. Sup. Acque 1/12/92 n. 124, in Cons. Stato, 1992, II, 1961; Trib. Sup. Acque 6/11/92 n. 106, in Redazione Giuffrè 1992 e in Cons. Stato 1992, II, 1787; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 12^ sez. civ., giud. unico dott. Caccese, sent. inedita 5/6/14 n. 8334, Mirra/Clinica Mediterranea,; Trib. Napoli, sez. dist. Pozzuoli, giud. unico dott. Valletta, sent. inedita 12/4/13 n. 365, Capuano/Unipol; Trib. Piacenza 18/10/11 n. 780, in Redazione Giuffrè 2011; App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Schettino, sent. inedita 27/5/01 n. 1441/01, Sonatore/Assitalia, che ha affermato che la consulenza di parte “è atto preordinato alla difesa tecnica la cui anticipazione grava sulla parte interessata al suo compimento e la liquidazione finale sulla parte soccombente”; App. Napoli, 6^ sez. civ., sent. inedita 1221/89, Picariello/Tafuri; conf. in dottrina, G. Giannini e M. Pogliani, Il danno da illecito civile, 1997, 291).