Professione disciplinata dalla Legge 14/01/2013 n.4



Statuto

 

 

STATUTO

Art. 1

È costituita un’Associazione apolitica senza fine di lucro, denominata “ANEIS ASSOCIAZIONE NAZIONALE PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI”.

Art. 2

L’Associazione è composta da Patrocinatori Stragiudiziali liberi professionisti che forniscono al danneggiato attivita di valutazione, assistenza e consulenza finalizzate ad ottenere, in via stragiudiziale, il risarcimento e/o l’indennizzo dei danni derivanti da sinistri di ogni genere. In ossequio al dettato dell’art. 156 del d.lgs n. 209/2005 gli aderenti all’ANEIS non si occupano professionalmente dell’accertamento e stima dei danni alle cose causati da circolazione, furto e incendio dei veicoli e dei natanti, attivita riservata ai periti assicurativi.
Gli aderenti all’ANEIS si avvalgono, ove necessario, dell’attivita professionale del medico legale, a cui è riservata la valutazione che consentirà poi al patrocinatore stragiudiziale di determinare il danno patrimoniale e non patrimoniale nell’interezza delle sue varie componenti, trattando e definendo il risarcimento del danneggiato.

Art. 3

L’Associazione ha sede legale in Padova. La sede operativa è locata presso lo studio del Presidente in carica.

Art. 4

L’Associazione ha durata sino al trentuno dicembre duemilacin-quanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea generale.

Art. 5

L’Associazione si propone di ricercare la soluzione di problemi giuridici ed economici degli associati che esercitano, ai sensi della Legge n. 4 del 14.01.2013 e della Norma UNI 11477, la professione di patrocinatore stragiudiziale. L’Associazione promuove inoltre lo studio e l’approfondimento delle materie relative al risarcimento dei danni alla personae alle cose, organizzando e realizzando, anche direttamente, corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai patrocinatori stragiudiziali e riguardanti le materie e le attività da essi svolte ai sensi della Legge n. 4 del 14.01.2013 e della Norma UNI 11477, e rilascia i relativi attestati di frequenza. L’Associazione potrà inoltre svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di patrocinio stragiudiziale, mediante convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, ricerche; potrà anche adottare ogni iniziativa comunicativa al fine di migliorare la conoscenza, presso la potenziale utenza, dellaprofessione del patrocinatore stragiudiziale.

Art. 6

1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di “soci ordinari” i cittadini della comunità europea in possesso di un
titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che comprovino di aver esercitato, per almeno due anni consecutivi, l’attività di patrocinatore stragiudiziale.
2. Possono inoltre far parte dell’Associazione, quali “soci aggregati”, i cittadini della comunità europea in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che abbiano iniziato professionalmente l’attività di patrocinatore stragiudiziale da meno di due anni. Costoro diverranno soci ordinari a tutti gli effetti solo dopo aver provato di aver svolto per due anni consecutivi l’attivita di patrocinatore stragiudiziale acquisendo così la necessaria esperienza professionale. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2, se vi fossero dubbi sull’accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo potrà richiedere al candidato di sottoporsi ad un test che ne accer ti la preparazione professionale.
3. Possono altresì far parte dell’Associazione, quali “soci sostenitori”, quelle persone che dimostrino di svolgere qualsiasi attività connessa alle discipline infortunistiche, giuridiche, assicurative, medico legali, che rientrano nell’oggetto sociale dell’Associazione di cui all’art. 5. Costoro, per l’attivita professionale che svolgono, si trovano in una posizione utile e/o interessante per l’associazione (ad esempio in qualità di relatori nei seminari di studio, ovvero di commentatori a leggi, norme, sentenze , etc). Non rivestono ruoli associativi, non possono ricoprire cariche, non hanno diritto di voto.
4. Possono infine far parte dell’Associazione, quali “soci onorari”, quelle persone che non rientrano nelle tre precedenti categorie, ma che l’Associazione può accogliere e mantenere nel suo seno in quanto svolgono attività che danno lustro e/o vantaggio all’Associazione stessa. I soci aggregati, i soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire la carica di Consigliere
nell’Associazione.

Art. 7

Per far parte dell’Associazione occorre inoltrare per iscritto domanda di ammissione, su apposito modulo, al Consiglio Di-
rettivo, allegando la documentazione richiesta. La domanda di iscrizione deve essere accompagnata dall’importo corrisponden-
te alle spese di istruttoria “una tantum” il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammis-
sione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto e a quelle del Regolamento Commissio-
ne Soci e Coordinatori Regionali nonchè del Codice di Etica Professionale che, nella versione aggiornata, si allegano al
presente statuto sotto le lettere “A1” e “B1”.

Art. 8

L’ammissione a socio avviene ad insindacabile giudizio del
Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo della Commissione Soci, e viene comunicata al richiedente per iscrit-
to. Dopo il pagamento della quota sociale verrà inviata la tessera e l’attestato di iscrizione. Sono tenuti al pagamento
della quota sociale i soci ordinari, i soci aggregati e i soci sostenitori. I soci onorari non sono tenuti al pagamento
della quota sociale. Non può essere o rimanere iscritto in qualità di socio chiunque faccia parte di altra associazione,
ente od organismo che persegua finalità contrastanti con quelle indicate all’art. 5.
I Membri del Consiglio Direttivo e della Commissione Soci, nonchè tutti i Soci che ricoprono incarichi anche speciali in
seno all’Associazione, non possono far parte di altre associazioni aventi finalità similari a quelle dell’ANEIS.

Art. 9

Sono organi dell’Associazione:
• il Consiglio Direttivo,
• i Revisori dei Conti,
• il Collegio dei Probiviri,
• la Commissione Soci,
• i Coordinatori Regionali,
• il Comitato Scientifico.
I componenti degli organi statutari dell’associazione non possono cumulare incarichi ulteriori rispetto a quello da ciascu-
no esercitato in forza dello Statuto, delle delibere assembleari e consiliari.

Art. 10

L’Assemblea generale degli associati si riunisce in sede ordinaria, una volta all’anno entro il trenta giugno, per provve-
dere all’esame della gestione sociale, all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi so-
ciali e alla determinazione delle loro competenze economiche e alle altre decisioni di sua pertinenza.
L’Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno ovvero ne venga fatta ri-
chiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. In quest’ultima ipotesi l’Assemblea dovrà essere convocata non
oltre i venti giorni successivi alla richiesta per deliberare sull’ordine del giorno presentato dai richiedenti. Le modifi-
che al presente statuto sono di esclusiva competenza della maggioranza degli associati riuniti in Assemblea straordinaria.

Art. 11

Le assemblee s’intendono validamente convocate dal Presidente con avviso da spedirsi agli associati almeno otto giorni prima e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità dell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associa-
ti. Per la validità dell’Assemblea straordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi de-
gli associati. In seconda convocazione, che avrà luogo il giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. Sono ammesse massimo due deleghe scritte allo stesso socio.

Art. 12

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente o dal Consigliere più an-
ziano presente in assemblea. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale degli associati ed e composto di 9 (nove) membri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea Generale in osservanza dei criteri previsti dalle norme del
c.c. Almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori dev’essere iscritto all’Albo dei Revisori legali. Il Collegio dei Re-
visori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, anche esterni all’associazione. Il Collegio dei Probi-
viri è eletto dall’Assemblea Generale, degli associati ed è composto di 5 (cinque) membri, anche esterni all’associazio-
ne, che non devono fare parte di altri organi associativi e nominano tra essi il Presidente il quale ne coordina i lavori
e rappresenta il Collegio. La Commissione Soci è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. I
Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo nel numero di 1 (uno) per ogni regione d’Italia.
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è formato da un minimo di 5 membri ad un massimo di 10, scel-
ti tra gli Associati ed in particolare anche tra i soci onorari. Al Comitato scientifico partecipano di diritto il Presi-
dente ed il Vicepresidente dell’Associazione. I Membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i membri del Colle-
gio dei Probiviri, i Membri della Commissione Soci, i Coordinatori Regionali e i membri del Comitato Scientifico rimango-
no in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, si atti-
va per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale, emanando all’uo-
po eventuali regolamenti che ha pure facoltà di modificare. Al Consiglio Direttivo spetta in via esclusiva di fissare, an-
no per anno, le quote associative. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. Esso nomina tra i Consiglieri il Presidente e il Vice Pre-
sidente e, tra i Soci anche all’esterno dell’Associazione, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio Di-
rettivo può affidare incarichi speciali a uno o più Soci e nominare anche collaboratori esterni determinandone il compenso.

Art. 15

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, ha la firma sociale, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo,
nomina un Segretario anche se non iscritto all’Associazione.

Art. 16

Il Segretario assiste il Presidente, amministra l’Associazione esercitando anche le funzioni di Tesoriere limitatamente
ad atti di ordinaria amministrazione comprendendosi fra questi le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma
di fondi liquidi dell’Associazione, nonchè il rilascio di quietanze e di ricevute. Egli provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo ed alla redazione dei relativi verbali da trascriversi negli appositi libri. Il Consiglio Direttivo può affidare l’incarico di tesoriere a persona diversa dal Segretario o ad altro Socio.

Art. 17

I Revisori dei conti hanno il compito di esercitare un attivo controllo sull’Amministrazione Sociale, di accertare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa conriscontri preventivi alla presentazione del bilancio annuale.
Delle risultanze degli accertamenti di cui sopra, deve essere redatto verbale, da trascriversi nell’apposito registro.

Art. 17 bis

Il Collegio dei Probiviri giudica le condotte degli associati, in particolare le segnalazioni di violazione al Codice Etico Professionale, e decide sulle controversie tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Esso giudica
ex bono et aequo senza formalità di procedura e adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati applicando le sanzioni previste dallo statuto (richiamo, ammonizione, sospensione, espulsione). Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive e sono comunicate integralmente all’interessato e al Consiglio Direttivo. Tali decisioni devono contenere una motivazione scritta e sono conservate agli atti dell’Associazione. Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario individuato nel tribunale del luogo ove l’Associazione ha la sede legale (art. 3 Statuto). Il funzionamento e le modalità operative del Collegio sono disciplinati da un Regolamento interno, approvato dal Consiglio Diretti-
vo nel rispetto del principio di autonomia e imparzialità.

Art. 18

La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) morte dell’Associato;
b) recesso unilaterale motivato dell’Associato;
c) espulsione o radiazione.
Gli Associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
d) quando non ottemperano alle disposizioni dello Statuto,
del Regolamento e del Codice deontologico;
e) quando arrechino danni all’Associazione;
f) quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli associati re-
ceduti, espulsi o radiati potranno, presentando domanda di riammissione unitamente alla quota “una tantum” per le spese
di istruttoria, essere riammessi secondo le modalità di cui agli art. 7 e 8 e dovranno versare contestualmente la quota associativa per l’anno in corso.

Art. 19

Gli associati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine professionale
ed attenersi scrupolosamente al codice di etica professionale approvato dall’Assemblea. L’associato che si trovi coinvolto,
anche solo a livello di indagini preliminari, in fatti di rilevanza penale, dovrà darne immediata notizia alla Presidenza
che sottoporrà il caso al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti che potranno essere:
* ammonizione o deplorazione,
* esclusione temporanea dalla qualità di Associato,
* espulsione definitiva dall’Associazione.
Qualora le indagini riguardino l’attività professionale per fatti che ne ledano l’onorabilità, la probità e la rettitudi-
ne, l’Associato entro trenta giorni dovrà autosospendersi sino all’esito delle stesse. In tal caso la sospensione dovrà
riguardare anche gli eventuali altri componenti dello studio, se iscritti all’Associazione. In difetto, il Consiglio Direttivo è facoltizzato alla immediata esclusione temporanea dell’Associato e a darne comunicazione scritta agli Ispettorati
Sinistri competenti.

Art. 20

Per quanto concerne la pubblicità, il Consiglio Direttivo, a conoscenza di pubblicazioni che non rispettino le linee guida
indicate nel Codice di Etica Professionale, potrà richiedere all’associato una tempestiva modifica. Nel caso l’associato
non ottemperi nei termini stabiliti, il Consiglio Direttivo potrà assumere i provvedimenti di cui all’art. 19.

Art. 21

Presso la Presidenza e la Segreteria Nazionale, oltre che sul proprio sito web, sono consultabili:
– l’atto costitutivo e lo Statuto;
– il Codice di Etica professionale con l’indicazione delle sanzioni graduate in base alla gravità delle violazioni commesse dai soci;
– il Regolamento del Collegio dei Probiviri;
– il Regolamento della Commissione Soci e Coordinatori Regionali;
– la struttura organizzativa dell’Associazione;
– l’ubicazione delle sedi dell’Associazione;
– l’elenco degli associati in possesso della “attestazione di conformità” alla norma tecnica UNI, aggiornato annualmente;
– l’elenco degli associati eventualmente in possesso della “certificazione professionale” rilasciata da un Ente terzo di
Certificazione secondo la normativa vigente;
– la composizione della struttura tecnico – scientifica dedicata alla formazione e all’aggiornamento permanente degli as-
sociati;
– il possesso di un certificato di qualità dell’Associazione in conformità alla normativa vigente;
– le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di
cui all’art. 22 del presente Statuto.

Art. 22

E’ attivato uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso cui i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ed inoltre ottenere in formazioni sulla loro
attivita professionale e sugli standard qualitativi richiesti agli iscritti dall’Associazione. Orari e modalità di accesso
a tale sportello sono indicati sul sito web dell’ANEIS.

Art. 23

Rilevato che in linea di principio la pratica del Franchising e ritenuta dall’Associazione difficilmente applicabile al set-
tore professionale, l’Associato che intenda iniziarla dovrà, pena l’espulsione, darne preventiva notizia alla Presidenza
fornendo ogni utile elemento al riguardo quale: zona operativa, costi per gli “affiliati”, percorso formativo degli stes-
si, generalità e curricula dei docenti.
Il Consiglio Direttivo, vagliato il progetto e richieste eventuali ulteriori notizie, esprimerà un parere che il Socio do-
vrà ritenere come vincolante, pena l’espulsione dall’Associazione.

Art. 24

Il patrimonio sociale è rappresentato:
– dalle quote associative versate annualmente da ciascun associato, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
– da contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;
– da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione nell’osservanza delle forme di legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi
assistenziali.

Art. 25

L’esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno; entro sei mesi dalla chiusura il bilancio
deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati.

Art. 26

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa riferi-
mento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in tema
di Associazioni.
F.to Daniele Zarrillo
F.to Delia Scerbo Notaio l.s.

FOCUS

L'ASSOCIAZIONE

A N E I S

L’Associazione Nazionale Patrocinatori Stragiudiziali

rappresenta e tutela gli interessi dei consulenti e dei professionisti

per la valutazione e la consulenza nell’ambito delle pratiche

di risarcimento danni

 

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