Statuto
STATUTO
Art. 1
È costituita un’Associazione apolitica senza fine di lucro, denominata “ANEIS ASSOCIAZIONE NAZIONALE PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI”.
Art. 2
L’Associazione è composta da Patrocinatori Stragiudiziali che, esercitando l’attività in forma libero professionale o societaria, forniscono al danneggiato attivita di valutazione, assistenza e consulenza finalizzate ad ottenere, in via stragiudiziale, il risarcimento e/o l’indennizzo dei danni derivanti da sinistri di ogni genere. In ossequio al dettato dell’art. 156 del d.lgs n. 209/2005 gli aderenti all’ANEIS non si occupano professionalmente dell’accertamento e stima dei danni alle cose causati da circolazione, furto e incendio dei veicoli e dei natanti, attivita riservata ai periti assicurativi.
Gli aderenti all’ANEIS si avvalgono, ove necessario, dell’attivita professionale del medico legale, a cui è riservata la valutazione che consentirà poi al patrocinatore stragiudiziale di determinare il danno patrimoniale e non patrimoniale nell’interezza delle sue varie componenti, trattando e definendo il risarcimento del danneggiato.
Art. 3
L’Associazione ha sede legale in Padova. La sede operativa è situata presso lo studio del Presidente in carica.
Art. 4
L’Associazione ha durata sino al trentuno dicembre duemilacin-quanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea generale.
Art. 5
L’Associazione si propone di ricercare la soluzione di problemi giuridici ed economici degli associati che esercitano, ai sensi della Legge n. 4 del 14.01.2013 e della Norma UNI 11477, la professione di patrocinatore stragiudiziale.
L’Associazione promuove inoltre lo studio e l’approfondimento di materie relative e/o connesse al risarcimento dei danni alla persona e alle cose, sostenendo od organizzando, anche direttamente, corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai Patrocinatori Stragiudiziali, e rilascia i relativi attestati di frequenza.
L’Associazione potrà inoltre svolgere attività di ricerca, studio e promozione culturale in materia di patrocinio stragiudiziale, mediante convegni, seminari, corsi, pubblicazioni; potrà anche adottare ogni iniziativa comunicativa utile per favorire e consolidare, nella potenziale utenza, la conoscenza della professione del patrocinatore stragiudiziale.
Art. 6
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di “soci ordinari” i cittadini dell’Unione Europea che esercitino l’attività di Patrocinatore Stragiudiziale e siano in possesso di un titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola secondaria superiore. Coloro che svolgono l’attività di patrocinio stragiudiziale e sono iscritti in Ordini o Collegi possono far parte dell’Associazione, in qualità di “soci ordinari”, solo dopo ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo previo parere tecnico-consultivo della Commissione Soci; la loro candidabilità ed eleggibilità negli organi associativi sono disciplinate nel Regolamento ANEIS.
2. I cittadini dell’Unione Europea che esercitino attività professionali implicanti specifiche conoscenze e competenze in ambito giuridico, assicurativo e/o medico-legale, possono essere ammessi all’Associazione anche in qualità di “soci sostenitori”. Sono considerati tali anche i cittadini dell’Unione Europea che si iscrivano e partecipino alle iniziative, formative e non, dell’Associazione. I “soci sostenitori” non possono ricoprire cariche associative e non hanno diritto di voto in Assemblea.
3. Sono “soci onorari” quei cittadini dell’Unione europea che il Consiglio Direttivo, in ragione del loro prestigio e/o della loro autorevolezza, deliberi di ammettere all’interno dell’Associazione al fine di conferirle lustro e/o di apportarle vantaggio. I “soci onorari” non possono ricoprire cariche associative
e non hanno diritto di voto in Assemblea.
Art. 7
Per far parte dell’Associazione occorre inoltrare su apposito modulo, domanda di ammissione alla Presidenza, allegando la documentazione richiesta. La domanda di iscrizione deve essere accompagnata dal pagamento dell’importo corrispondente alle spese di istruttoria “una tantum” il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto e a quelle del Regolamento Aneis nonchè del Codice di Etica Professionale.
Art. 8
L’ammissione a socio avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo della Commissione Soci, e viene comunicata al richiedente per iscritto. Dopo il pagamento della quota sociale verrà inviata la tessera e l’attestato di iscrizione. Sono tenuti al pagamento della quota sociale i soci ordinari e i soci sostenitori. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non può essere o rimanere iscritto in qualità di socio chiunque faccia parte di altra associazione, ente od organismo che persegua finalità contrastanti con quelle indicate all’art.5.
I Membri del Consiglio Direttivo e della Commissione Soci, nonchè tutti gli associati che ricoprono incarichi anche speciali in seno all’Associazione, non possono far parte di altre associazioni aventi finalità similari a quelle dell’ANEIS.
Art. 9
Sono organi dell’Associazione:
• il Consiglio Direttivo,
• i Revisori dei Conti,
• il Collegio dei Probiviri,
• la Commissione Soci,
• i Coordinatori Regionali,
• il Comitato Scientifico.
Ai componenti degli organi statutari dell’Associazione è fatto divieto di assumere ulteriori incarichi associativi oltre a quello da ciascuno già esercitato in forza dello Statuto e delle delibere assembleari e consiliari.
Art. 10
L’Assemblea generale degli associati si riunisce in sede ordinaria, una volta all’anno entro il trenta giugno, per provvedere all’esame della gestione sociale, all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi sociali e alla determinazione delle loro competenze economiche e alle altre decisioni di sua pertinenza.
L’Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno ovvero ne venga fatta richiesta
scritta da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. In quest’ultima ipotesi l’Assemblea dovrà essere convocata non oltre i venti giorni successivi alla richiesta per deliberare sull’ordine del giorno presentato dai richiedenti. Le modifiche al presente statuto sono di esclusiva competenza della maggioranza degli associati riuniti in Assemblea straordinaria.
Art. 11
Le assemblee s’intendono validamente convocate dal Presidente con avviso da spedirsi agli associati almeno otto giorni prima
e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità dell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati.
Per la validità dell’Assemblea straordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.
In seconda convocazione, che avrà luogo il giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. Sono ammesse massimo due deleghe scritte allo stesso socio.
È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere che l’Assemblea si svolga anche, o esclusivamente, da remoto, nel rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento ANEIS.
Art. 12
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente o dal Consigliere con più anzianità di iscrizione. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale degli associati ed e composto di 9 (nove) membri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea Generale in osservanza dei criteri previsti dalle norme del c.c. Almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori dev’essere iscritto all’Albo dei Revisori legali. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, anche esterni all’associazione. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Generale, degli associati ed è composto di 5 (cinque) membri, anche esterni all’associazione, che non devono fare parte di altri organi associativi e nominano tra essi il Presidente il quale ne coordina i lavori e rappresenta il Collegio.
La Commissione Soci è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. I Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo nel numero di 1 (uno) per ogni regione d’Italia.
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è formato da un minimo di 5 membri ad un massimo di 10, scelti tra gli Associati ed in particolare anche tra i soci onorari. Al Comitato scientifico partecipano di diritto il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione. I Membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri, i Membri della Commissione Soci, i Coordinatori Regionali e i membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, si attiva per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale, ed emana all’uopo eventuali regolamenti che ha pure facoltà di modificare. Al Consiglio Direttivo spetta in via esclusiva di fissare, anno per anno, la misura delle quote associative. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. Esso nomina tra i Consiglieri il Presidente e il Vice Presidente e, tra i Soci anche all’esterno dell’Associazione, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi speciali a uno o più Soci e nominare anche collaboratori esterni determinandone il compenso.
Art. 15
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, ha la firma sociale, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può nominare un Segretario anche se non iscritto all’Associazione.
Art. 16
Il Segretario assiste il Presidente, amministra l’Associazione esercitando anche le funzioni di Tesoriere limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione comprendendosi fra questi le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell’Associazione, nonchè il rilascio di quietanze e di ricevute. Egli provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo ed alla redazione dei relativi verbali da trascriversi negli appositi libri. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può affidare l’incarico di tesoriere a soggetto diverso dal Segretario individuandolo anche in altro Socio.
Art. 17
I Revisori dei conti esercitano funzioni di vigilanza sull’Amministrazione Sociale, verificano la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa, effettuando i necessari riscontri in via preventiva rispetto alla presentazione del bilancio annuale.
Delle risultanze delle verifiche di cui sopra, è redatto verbale, da trascriversi nell’apposito registro.
Art. 17 bis
Il Collegio dei Probiviri giudica le condotte degli associati, in particolare le segnalazioni di violazione al Codice Etico Professionale, e decide sulle controversie tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura e adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati applicando le sanzioni previste dallo statuto (richiamo, ammonizione, sospensione, espulsione).
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive e sono comunicate integralmente e contestualmente sia all’interessato sia al Consiglio Direttivo. Tali decisioni devono contenere una motivazione scritta e sono conservate agli atti dell’Associazione.
Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario individuato nel tribunale del luogo ove l’Associazione ha la sede legale (art. 3 Statuto). Il funzionamento e le modalità operative del Collegio sono disciplinati da un Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo nel rispetto del principio di autonomia e imparzialità.
Art. 18
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) morte dell’Associato;
b) recesso unilaterale motivato dell’Associato;
c) espulsione o radiazione.
Gli Associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
I) quando non ottemperano alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice deontologico;
II) quando arrechino danni all’Associazione;
III) quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Collegio dei Probiviri. Gli associati receduti, espulsi o radiati possono chiedere la riammissione presentando apposita domanda, corredata dal pagamento della quota “una tantum” a titolo di spese di istruttoria; la riammissione è deliberata secondo le modalità di cui agli artt. 7 e 8. In caso di riammissione, l’interessato è tenuto a versare contestualmente la quota associativa relativa all’anno in corso.
Art. 19
Gli associati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine professionale ed attenersi scrupolosamente al codice di etica professionale approvato dall’Assemblea. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della Legge 4/2013, l’associato ha l’obbligo di contraddistinguere la propria attività riportando, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, l’espresso riferimento agli estremi della citata legge. L’associato che si trovi coinvolto, anche solo a livello di indagini preliminari, in fatti di rilevanza penale, dovrà darne immediata notizia alla Presidenza e al Consiglio Direttivo che sottoporranno il caso al Collegio dei Probiviri per gli eventuali provvedimenti che potranno essere:
– ammonizione,
– sospensione,
– espulsione definitiva dall’Associazione.
L’associato, entro trenta giorni da quando abbia avuto conoscenza di indagini concernenti la propria attività professionale per fatti idonei a ledere l’onorabilità, la probità e la rettitudine, è tenuto ad autosospendersi sino alla definizione delle medesime; l’autosospensione opera altresì nei confronti degli altri componenti del suo studio che risultino iscritti all’Associazione. In caso di mancata autosospensione, il Collegio dei Probiviri, una volta informato, può adottare nei confronti dei soggetti interessati una delle sanzioni previste dal presente articolo e darne comunicazione scritta agli Ispettorati Sinistri competenti.
Art. 20
Per quanto concerne la pubblicità, il Consiglio Direttivo, a conoscenza di pubblicazioni che non rispettino le linee guida indicate nel Codice di Etica Professionale, potrà richiedere all’associato una tempestiva modifica. Nel caso l’associato non ottemperi nei termini stabiliti, il Collegio dei Probiviri, una volta messo a conoscenza, potrà assumere i provvedimenti di cui all’art. 19.
Art. 21
Presso la Presidenza e la Segreteria Nazionale, oltre che sul sito web dell’Associazione, sono consultabili:
– l’atto costitutivo e lo Statuto;
– il Codice di Etica professionale;
– il Regolamento del Collegio dei Probiviri;
– il Regolamento associativo;
– la struttura organizzativa dell’Associazione;
– l’ubicazione delle sedi dell’Associazione;
– l’elenco degli associati in possesso della “attestazione di conformità” alla norma tecnica UNI, aggiornato annualmente;
– l’elenco degli associati eventualmente in possesso della “certificazione professionale” rilasciata da un Ente terzo di
Certificazione secondo la normativa vigente;
– la composizione della struttura tecnico – scientifica dedicata alla formazione e all’aggiornamento permanente degli associati;
– il possesso di un certificato di qualità dell’Associazione in conformità alla normativa vigente;
– le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 22 del presente Statuto.
Art. 22
E’ attivato uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore ai sensi dell’art. 27-ter del Codice del Consumo, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché per ottenere informazioni in merito alla loro attivita professionale e sugli standard qualitativi richiesti dall’Associazione ai propri iscritti. Orari e modalità di accesso a tale sportello sono indicati sul sito web dell’ANEIS.
Art. 23
Considerato che in linea di principio la pratica del Franchising è ritenuta dall’Associazione di difficile applicazione al settore professionale, l’Associato che intenda avviarla è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Presidenza, fornendo ogni elemento utile alla valutazione, e in particolare:
ambito territoriale di operatività; costi e condizioni economiche per gli “affiliati”; percorso formativo previsto; generalità e curricula dei docenti.
Il Consiglio Direttivo, esaminata la comunicazione e la documentazione prodotta e ove occorra richieste eventuali integrazioni informative, esprime apposito parere che l’Associato è tenuto a rispettare e a considerare vincolante. La violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione ovvero l’inosservanza del parere vincolante reso dal Consiglio Direttivo costituiscono gravi violazioni dei doveri associativi. In tali ipotesi, il Consiglio Direttivo può segnalare i fatti al Collegio dei Probiviri per l’instaurazione del procedimento disciplinare e l’eventuale irrogazione di una delle sanzioni previste.
Art. 24
Il patrimonio sociale è rappresentato:
– dalle quote associative versate annualmente da ciascun associato, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
– da contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;
– da contributi ricevuti, da associati e non associati, inerenti le iniziative promosse dall’Associazione;
– da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione nell’osservanza delle forme di legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi assistenziali.
Art. 25
L’esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno; entro sei mesi dalla chiusura il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati.
Art. 26
Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in tema di Associazioni.
F.to Daniele Zarrillo
F.to Bruno Saglietti Notaio l.s.
FOCUS
La Malpractise Sanitaria e la Relazione Medico Legale
Venerdì 7 giugno 2019 a Zelarino (Ve) presso il Centro...
Trattative di Sinistri Complessi. Simulazioni di Trattativa per il Giusto Risarcimento in Quattro Casi Reali di Sinistri Gravi.
Zelarino (Ve) sabato 8 giugno 2019 presso il Centro...
Ricostruzione Cinematica e Risarcimento del Danno RCA. Casi Concreti di Liquidazione Danni in Concorso di Colpa e Profili di Analisi
Venerdì 31 maggio 2019, Treviso, Centro Congressi Cà del...
Quanto è conosciuto il “giusto risarcimento” dagli utenti della strada?
Daniele Zarrillo in collegamento telefonicono in diretta...
A N E I S
L’Associazione Nazionale Patrocinatori Stragiudiziali
rappresenta e tutela gli interessi dei consulenti e dei professionisti
per la valutazione e la consulenza nell’ambito delle pratiche
di risarcimento danni

